Dicembre 20

La contrattazione integrativa di istituto e il fondo per la valorizzazione del merito

soldi ai docenti3La contrattazione integrativa di istituto e il fondo per la valorizzazione del merito
di Luciano Berti

L’opposizione al fondo per la valorizzazione del merito è stato uno dei pochi, se non l’unico, elementi unificanti tra le decine di organizzazioni sindacali che popolano l’universo della scuola.

A cementare questa unità ha sicuramente contribuito l’impianto della legge stessa che in maniera pasticciata e con terminologia pure impropria è intervenuta su una materia che, per gli aspetti economici, una legge organica attribuisce alla contrattazione collettiva (l’art.45 del D. L.vo n. 165/2001: “Il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dal Contratti collettivi”).

Cessata la stagione della “meritocrazia” esibita come slogan (un riconoscimento serio del merito ha come base la valutazione organica di tutto il personale), è iniziata l’opera di “sbullonamento” del bonus, a colpi di commi inseriti in leggi di bilancio, contratti e accordi integrativi. Questa operazione ha visto concordi ministri di centro-sinistra (Fedeli), centro-destra (Bussetti) e…. giallo-rossi (Fioramonti – Azzolina).

La contrattazione integrativa della parte economica assegnata nel MOF alla voce “valorizzazione del merito dei docenti” pone oggi alcuni dubbi e le risposte che si trovano in siti, riviste di settore, le indicazioni sindacali mirano spesso a orientare in un senso o nell’altro piuttosto che dare elementi oggettivi, affinché dirigenti e RSU possano giungere a un accordo fondato su norme e contratti vigenti.

Un accordo deve infatti essere costruito dalle parti, sulla base del contesto dell’istituto, non sull’affermazione vera o presunta, comunque aprioristica delle proprie prerogative datoriali o sindacali.

La ricostruzione dei riferimenti normativi e contrattuali può costituire una pista di lavoro, che somiglia molto a uno slalom speciale su fondo ghiacciato, dove però è necessario capire quali sono i veri paletti e quali invece consigli e incitamenti dei tifosi.

  1. LEGGE 107/2015

Art. 1

  • 127: Il dirigente scolastico assegna annualmente un compenso ai docenti, sulla base di una motivata valutazione e dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti;
  • 128: La somma, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria;
  • 129: Vengono modificati composizione e funzioni del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti e, per la definizione dei criteri di attribuzione del bonus sono inseriti oltre alla componente docente, i rappresentanti dei genitori (e degli studenti nelle scuole del II ciclo) e dell’ufficio scolastico regionale.
  1. C.N.L 2016/18

Art. 22 c. 4 lettera c e 4 e Art. 40 c. 2

Il contratto collettivo stabilisce che le risorse del Bonus confluiscano nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e che i criteri generali per la determinazione dei compensi siano pattuiti a livello di scuola tra la parte datoriale, il DS, e la rappresentanza sindacale, RSU.

Si determina quindi la situazione in cui l’attribuzione del bonus richiede come condizione:

  1. l’individuazione dei criteri tecnico-professionali dei docenti da parte del Comitato per la valutazione del servizio;
  2. l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi, in sede pattizia (contrattazione d’istituto).
  3. C.N.I. 2018/2019

Il contratto nazionale integrativo (agosto 2018) in applicazione del CCNL 2016, stabilisce che le somme stanziate per il bonus confluiscano nel MOF (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa). La somma assegnata dal Ministero ha però il vincolo di destinazione della premialità dei docenti.

  1. LEGGE 160/2019

Art. 1 c. 249

Il comma 249 stabilisce che le risorse finanziarie stanziate dalla legge 107 (bonus premiale) già confluite nel MOF, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa a favore del personale scolastico (tutto), senza altro vincolo di destinazione.

In pratica, questi fondi non sono più destinati esclusivamente alla valorizzazione del merito dei docenti, ma possono essere utilizzati per ogni altro scopo volto a retribuire l’impegno aggiuntivo del personale docente (assunto a tempo determinato e indeterminato) e del personale Ata.

  1. CCNI 2019/20

(Agosto 2020)

 Il CCNI recepisce il dettato normativo della legge di bilancio 2020: il fondo assegnato per la valorizzazione del merito è un beneficio per tutto il personale della scuola, senza alcun altro vincolo di destinazione, così come per gli altri fondi assegnati per il miglioramento dell’offerta formativa.

Posto che la somma attribuita per la premialità è confluita nel MOF e che può essere attribuita per retribuire tutto il personale scolastico, è emerso il problema di quanto rimanesse in vita della premialità e delle procedure per la sua assegnazione.

In un senso, la nota ARAN, in risposta al quesito posto da una Dirigente scolastica di Acireale, nel ribadire quanto previsto nella legge n. 160/2019 afferma che “il venir meno della finalizzazione imposta dal legislatore non significa, di per sé, che le parti della contrattazione integrativa non possano riconoscere autonomamente, in tutto o in parte, risorse per valorizzare e premiare l’attività dei docenti.

In altro senso, le Organizzazioni sindacali dei docenti, nell’orientare il completo trasferimento del fondo assegnato per la valorizzazione del merito principalmente nel Fondo di istituto, ripartendolo tra personale docente e ATA, mette in dubbio il ruolo del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

È bene ricordare che i pareri dell’ARAN e delle Organizzazioni Sindacali (dei docenti e dei dirigenti) sono pareri interpretativi “di parte” ed ogni interpretazione per essere “autentica e vincolante” deve essere sottoscritta da entrambe le parti, che, giusto per chiarire, sono l’ARAN e i Sindacati del personale scolastico firmatari del Contratto nazionale, quindi non tutti i sindacati e men che meno i sindacati dei dirigenti scolastici.

Personalmente, non credo che ci sia bisogno di questa interpretazione autentica.

La contrattazione integrativa della parte economica per l’anno 2020/2021 si deve quindi basare su presupposti di legge e contrattuale vigenti.

Una lettura di quanto previsto da norme e contratti delinea questo percorso:

  1. In prima battuta il Dirigente scolastico e i Rappresentanti sindacali contrattano l’eventuale percentuale di quota assegnata per il bonus premiale nel MOF da destinare al Personale docente e al Personale ata.

È la stessa operazione che viene fatta preliminarmente per la ripartizione del FIS.

  1. La parte assegnata al Personale ata va ad aumentare la quota del FIS ed è destinata a integrare le voci che, in sede di contrattazione, sono stabilite per retribuire le attività aggiuntive indicate nell’art. 88 del CCNL – comparto scuola 2007 (intensificazione, ore eccedenti …).

          Questa quota:

          –        non può aumentare il compenso per il DSGA perché questo è fissato secondo criteri di      calcolo prestabiliti in sede contrattuale nazionale;

          –        non è attribuibile come premialità per il personale ATA, perché la legge riserva la                              premialità al personale docente e il dirigente non dispone di criteri di                                          attribuzione. L’assegnazione di quote al personale ATA in termini di premialità è                                 totalmente illegittima in quanto non prevista da alcuna norma o contratto.

  1. La quota destinata per i docenti può essere:

          –        riversata e ripartita totalmente nelle voci stabilite in contrattazione che hanno accesso al FIS (che sono stabilite nell’art. 88 del CCNL – Comparto scuola 2007) e/o anche per          aumentare le quote delle altre voci che costituiscono il MOF (ore eccedenti per         insegnanti di educazione fisica per l’avviamento alla pratica sportiva, ore eccedenti per          la sostituzione dei colleghi assenti, Funzioni Strumentali all’offerta formativa);

          –        lasciata totalmente o in parte per la valorizzazione del personale docente.

                   In quest’ultimo caso, per l’attribuzione della quota di premialità, deve essere seguita la    procedura prevista dalla Legge n. 107/2015 e dal CCNL – Comparto istruzione 2016 /            2018 mantenendo le competenze del Comitato di valutazione (cosa premiare), della      contrattazione (criteri generali di attribuzione dei compensi) e del DS (individuazione del personale docente e attribuzione della premialità). Tale norma non è stata abrogata        dalla Legge 160/2019 ed è pienamente vigente relativamente all’eventuale     assegnazione del bonus premiale ai docenti.

Esprimo un parere personale:

  1. Ritengo sia corretta e funzionale la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito tra docenti e personale ATA, utilizzando le stesse percentuali di ripartizione previste per il FIS.
  2. Credo che sia più funzionale la totale confluenza della parte riservata ai docenti nel FIS.

L’assegnazione di un bonus, tra l’altro ridotto nel corso degli anni, ha da sempre comportato seri problemi applicativi e inutile contenzioso.

  1. Eviterei aumenti generalizzati dei compensi, ma utilizzerei questa parte di fondo per compensare le figure e gli incarichi che, in questa fase, hanno assunto un rilevo fondamentale per la gestione della pandemia e ai quali sono stati richiesti notevoli impegni nuovi e aggiuntivi (referenti COVID, coordinatori della DAD, assistenti amministrativi che hanno tenuto i collegamenti con ASL/ATS, collaboratori scolastici che hanno svolto effettivamente i maggiori compiti richiesti per la vigilanza degli alunni e per la igienizzazione e sanificazione continua degli spazi scolastici….)

 


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Posted 20 Dicembre 2020 by admin in category articoli

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