Settembre 8

Quel pasticciaccio brutto de … l’obbligo della formazione in

formazionedocentiQuel pasticciaccio brutto de … l’obbligo della formazione in servizio
di Luciano Berti

 Il D. M. n. 188 del 21 giugno 2021, in attuazione del comma 961 dell’art. 1 della legge n. 178 / 2020 ha introdotto l’obbligo di formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità.

La nota n. 27622 del 6 settembre 2021 ne ha delineato obiettivi e contenuti.

Immediatamente si è di nuovo scatenato il tema dell’obbligo di formazione per i docenti.

A seconda delle diverse letture, si è aperto il confronto (o fuoco di sbarramento a seconda dei punti di vista) su questo tema tra Ministero e Sindacati.

Come sempre, al di là delle prese di posizione, cerco i fondamenti nelle norme e nei contratti.

Che la formazione in servizio costituisca un obbligo di servizio pare non lo contesti nessuno.

In ordine cronologico, troviamo infatti l’art. 64 del CCNL – Comparto scuola 2006-2009 “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità … nell’ambito dell’orario di servizio, quando si caratterizzano come obbligo”.

Il comma 124 dell’art. 1 della legge 107/15 definisce la formazione dei docenti di ruolo permanente, strutturale e obbligatoria.

La competenza ordinaria per la definizione del piano di formazione è del Collegio docenti che individua i bisogni formativi per la realizzazione del PtOF e delibera i corsi, compresi tempi e destinatari, ma può essere anche dello Stato, come nel caso in questione.

Tutto a posto? Neanche per sogno.

Il Sindacato sa bene che le norme sull’istruzione sono di competenza dello Stato e sappiamo della prevalenza della Legge rispetto al contratto in caso di contenuti difformi delle norme.

Ma lo Stato sa bene che da quasi 30 anni il rapporto di lavoro del personale della scuola è regolato da norme di tipo “privatistico” e che la definizione degli obblighi di servizio devono essere definiti all’interno del contratto.

In altri termini, il contratto deve essere “servente” all’attività di istruzione come previsto dalla legge, ma il docente inteso come “lavoratore” ha un rapporto di lavoro di tipo subordinato con l’amministrazione regolato con un contratto che deve definire con precisione i termini della sua prestazione lavorativa.

Guardiamo in cosa consiste la prestazione lavorativa del docente:

L’aggiornamento rientra nelle attività funzionali all’insegnamento ed è “nominato” nell’art. 29 c. 1 del CCNL 2006 2009 (l’art. 28 c. 3 del CCNL – Comparto Istruzione 2016 2018 a quello rimanda): l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

Dopodiché l’aggiornamento e la formazione in servizio spariscono.

L’attività funzionale consiste infatti in adempimenti individuali relativi a (c. 2):

  1. preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  2. correzione degli elaborati;
  3. rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti consistono in (c. 3):

  1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione … fino a 40 ore annue;
  3. svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

E la formazione? Si può fare al “fantacontratto”.

Non ha quindi riscontro nel testo contrattuale:

  1. la tesi di chi sostiene che l’aggiornamento e la formazione in servizio rientrino nelle attività connesse alla funzione docente;
  2. la tesi sostenuta dalle Organizzazioni sindacali che la formazione in servizio e l’aggiornamento rientrino all’interno delle 40 + 40 ore di attività collegiali funzionali        all’insegnamento.

Non è stata definito all’interno del contratto ciò che è previsto dalla Legge ma che, per quanto riguarda la prestazione lavorativa, dal contratto deve essere regolata.

Una strada percorribile è quella di prevedere un compenso a carico del FIS.

Faccio un paio di osservazioni:

  1. la formazione in servizio e l’aggiornamento sono dimenticati anche lì: si può retribuire tutto (lavoro notturno, bilinguismo, triliguismo, intensificazione, flessibilità …) ma non c’è riferimento a formazione e aggiornamento, a meno di non farli rientrare nei “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF”. Un po’ generico, direi e poi il piano di formazione non è deliberato dal Consiglio di Istituto, ma dal Collegio docenti;
  2. Nel caso in questione, considerando che la formazione obbligatoria riguarda la maggior parte dei docenti (sono pochissime le classi in cui non sono presenti alunni con disabilità), se facciamo un’ipotesi di 50 docenti partecipanti, il costo a carico del FIS è di 21.875,00 €.

Questi sono i termini della questione, sappiamo bene che poi all’interno delle istituzioni scolastiche un “accomodamento ragionevole” si trova (il collegio stabilisce che la formazione e l’aggiornamento sono un arricchimento e lo fa, si “grattano” alcune ore dalle 40+40 e/o si pagano con il FIS parte delle ore con l’assenso di dirigente scolastico e RSU, il Dirigente scolastico si impone facendo leva sulla sua autorevolezza o sul suo autoritarismo).

Ma il problema esiste e con le norme attuali non è risolvibile.

L’Amministrazione deve capire che non basta legiferare, la parte relativa alla prestazione lavorativa è oggetto di contrattazione (la formazione, l’aggiornamento e anche il procedimento disciplinare dei docenti, tanto per aggiungere un altro nodo irrisolto).

Il Sindacato deve capire che può giustamente rivendicare la contrattazione del numero di ore obbligatorie, i compensi per le prestazioni aggiuntive richieste, ma non può derogare dall’obbligo di formazione, non può disattendere quanto la legge prevede.

Fino ad allora, a mio avviso, la questione rimane aperta e il contenzioso è possibile.

 P.S.

Così, giusto per togliermi un sassolino: il docente (assunto con contratto a tempo indeterminato) fruisce della Carta del docente corrispondente a 500,00 € l’anno che può essere utilizzata un po’ per tutto, anche per la sua formazione. Questo compenso equivale a circa 15 ore di formazione annue. Inserire questo compenso all’interno dello stipendio e, nel contempo, all’interno del contratto un obbligo di partecipazione alle attività previste nel piano di formazione deliberato dalla scuola o previsto da leggi dello Stato non comporterebbe un aggravio di spesa insostenibile. O no?


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Posted 8 Settembre 2021 by admin in category articoli