Finalmente risolta la questione delle sedi scolastiche ri-dimensionate?
Finalmente risolta la questione delle sedi scolastiche ri-dimensionate?
di Francesco G. Nuzzaci
Sembrerebbe di sì. E stupisce che a distanza di tre giorni dall’evento non ve ne sia ancora traccia nei media, forse perché assorbiti dalle più attrattive polemiche sul nuovo sistema di reclutamento dei docenti, sulla loro formazione incentivata, su uno (pseudo) sviluppo di carriera che non c’è, così come non c’è neanche l’ombra di quel middle management (pure affacciatosi nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle funzioni centrali e della sanità, già stipulati o in via di sottoscrizione) quali figure organizzatorie di supporto alla dirigenza e fondamentali perché la tanto celebrata autonomia scolastica possa decollare: con buona pace delle imperiose asserzioni del PNRR, destinate ad essere clamorosamente disattese.
L’evento si legge nel testo licenziato dal Senato della Repubblica con l’aggiunta in sede di conversione del decreto-legge 36/2022 all’articolo 47 (Misure per l’attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione) del comma 7 nel punto in cui, integrando la previsione dell’articolo 1, comma 978 della legge 178/2020 (poi prorogata per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 dalla legge 234/2021), dispone – anzi, impone – che:
- le scuole aventi un numero di alunni uguale o superiore a 500 (300 nelle c.d. zone in deroga) “sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori generali e amministrativi”, laddove si rende in positivo quel che la primigenia legge aveva formulato in negativo statuendo che le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500 ovvero 300 nelle isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, dovevano essere conferite in reggenza a un dirigente titolare in altra scuola e che ad esse non poteva essere assegnato in via esclusiva un DSGA;
- “resta fermo” quanto disposto dal decreto-legge 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, cui è destinato il 60% dei posti disponibili in ogni regione.
Dunque, tra le 300 o poco più sedi lasciate libere dai pensionamenti e le 469 ri-dimensionate, al primo settembre prossimo venturo sarà esaurita la graduatoria nazionale del concorso 2017, così come quella residuale della Campania del concorso 2011. E molti, se non sperabilmente tutti, dirigenti scolastici esiliati fuori regione potranno rientrare.
Il testo di Palazzo Madama è stato subito trasmesso alla Camera, che lo approverà senza modifiche perché deve essere rispettato il termine del 29 giugno per la conversione in legge. Per cui il condizionale “sembrerebbe”, o il punto interrogativo del titolo, non si riferiscono a questo pacifico passaggio parlamentare bensì a quello che avverrà nelle stanze di Viale Trastevere a partire dal 30 giugno: dove è facile prevedere la riproposizione degli oscuri arzigogoli della tecnostruttura ministeriale – e silente il suo principale inquilino – per poter, e sarebbe la terza volta, dissolvere in via interpretativa la volontà del Legislatore.
Abbiamo l’impressione, e non è per nulla gradevole, che non sia finita.