Marzo 17

Il ddl sulla buona scuola: un passo avanti e due indietro

imagesCA3TFH00Il ddl sulla buona scuola: un passo avanti e due indietro.
di Antonio Valentino

Il ddl sulla buona scuola, licenziato dal CdM il 12 marzo scorso, si presta ovviamente a valutazioni differenti. Ci sono cose che convincono e importanti come: la marcia indietro rispetto agli scatti di anzianità, la previsione dell’organico funzionale, misure potenzialmente efficaci come il Programma triennale dell’offerta formativa – con tutti i passaggi che ne conseguono -; e ancora: investimenti (anche se ancora timidi) per qualificare il servizio scuola che rappresentano una inversione di tendenza rispetto al passato…. Ci sono naturalmente cose discutibili, ma comunque degne di attenzione; e cose invece che creano irritazione e sconcerto, di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.

Due questioni soprattutto in primo piano

Rispetto a queste ultime, il pensiero va in primo luogo alla questione dei docenti precari, al vistoso ridimensionamento – da 148.000 a 100.000 mila – delle assunzioni e anche al modo con cui, nel disegno governativo, si prevede di selezionare il personale da assumere. Mi limito qui ad un solo interrogativo: va certamente bene il ddl su questioni importanti di rinnovamento generale del sistema. Ma, su questioni urgenti e drammatiche come quella della stabilizzazione dei precari che abbiano titoli sufficienti, perché non varare subito un decreto ben calibrato sulle assunzioni, che in questo caso sarebbe giustificatissimo?

Non convince neanche la previsione che gli studenti, “a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato”. Non penso che contratti di apprendistato per quindicenni in obbligo di istruzione siano cose di cui vantarsi per un paese che sta in Europa.

Ci sono anche altre questioni su cui ripensamenti appaiono necessari: come quelle dell’alternanza, ricondotta sostanzialmente allo stage, e dell’offerta formativa negli ultimi due segmenti del secondo ciclo. Ma se ne potrà discutere eventualmente in riflessioni successive.

L’interrogativo centrale: ma che scuola è?

Il punto che mi preme qui riprendere e sottolineare riguarda soprattutto il cambiamento di prospettiva operato dal ddl rispetto alle ipotesi del documento sulla buona scuola; ipotesi riprese e approfondite nei dibattiti, nella consultazione e nelle elaborazioni di questi lunghi mesi.

Il documento sulla Buona Scuola ruotava sostanzialmente intorno alla figura dell’insegnante e cercava di affrontare la questione docente proponendo, anche se con qualche ingenuità, soluzioni talvolta opinabili, ma comunque degni di attenzione.

L’impressione che si ha invece di fronte a questa proposta governativa è che tutto ruoti intorno alla figura del DS. Opzione certamente legittima, ma che non c’entra niente con la discussione fatta finora. Se si aveva in mente il preside sindaco (?!), il preside allenatore di squadra (?!), perché ingolfarci in una discussione che ha fatto perdere tempo prezioso e ha impegnato non poche energie?

La domanda che si impone adesso mi sembra sia la seguente: questo – del ddl – è il tipo di proposta di cui ha bisogno la nostra scuola?

Al centro delle riflessioni del documento dello scorso settembre c’era – come si è detto – il nodo della figura docente: come rilanciarne il ruolo , come riattivarne il protagonismo, come rimotivarla attraverso leve e meccanismi che ne migliorassero le competenze e ne differenziassero i ruoli. E questo, con l’obiettivo di rilanciare con forza il discorso sulla scuola.

Sottindeva praticamente un patto tra insegnanti e governo e società che, seppure con qualche smagliatura, si ipotizzava comunque capace di contrastare e superare l’attuale situazione di stallo e di opacità complessiva del sistema, puntando sugli insegnanti.

La funzione – comunque fondamentale – del DS era possibile leggerla dentro questo disegno complessivo.

Ora cambia completamente il sistema di gioco[1] e si prefigura un diverso modello di scuola. Diverso certamente dall’idea – a cui abbiamo lavorato in questi anni – in cui i docenti come attori comprimari potessero sentirsi al centro di una trama che, attraverso opportuni meccanismi, facesse emergere la centralità del lavorare insieme, del cooperare, del migliorarsi ricercando e sperimentando; e che rilanciasse le funzioni del coordinamento delle diverse articolazione del collegio (ridando senso ai consigli, ai comitati, alle commissioni) per garantire unitarietà di visione e di gestione. Assieme, ovviamente, alla funzione di regia, di guida e di garanzia della figura del DS, senza la quale uno “spettacolo” complesso ha scarse probabilità di riuscita.

Si pensi in proposito al meraviglioso e sempre attuale film di Fellini, Prova d’orchestra.

I rischi dietro scelte importanti

A questo punto, l’interrogativo: non si rischia – con questa idea di scuola e di dirigente che sembra venir fuori dal ddl – di rafforzare la visione impiegatizia del lavoro docente (l’insegnante come impiegato e il DS come Amministratore delegato) e di riproporre l’idea brunettiana del DS essenzialmente come figura della filiera amministrativa-burocratica del sistema? È solo un rischio?

Si ha infatti l’impressione che la visione di DS delineata nel Decreto legislativo che ne mette a fuoco il profilo (il D.L.vo165 del 2001), sia – in questo ddl – tirata piuttosto verso prospettive non del tutto coerenti con l’impianto previsto dalla legislazione sull’autonomia. E neanche con quanto lo stesso ddl prevede all’articolo 21 (in cui sembra si parli una lingua diversa.[2])

Su questo punto, proviamo a prendere in considerazione – del ddl – qualche passaggio più significativo.

Il DS diventa addirittura “responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti” (art. 7).

A parte gli interrogativi sulla responsabilità delle scelte didattiche e formative (che ne è a questo punto dell’autonomia didattica, organizzativa ecc.? Dove si colloca la responsabilità del docente?), il punto dell’individuazione dei docenti “meritevoli” e dell’attribuzione del riconoscimento economico affidato unicamente alla responsabilità del DS[3], è – domanda – più una leva o più un problema per il dirigente di una scuola? Soprattutto se i meritevoli si riducono – come sembra – a quattro/cinque per Istituto. [4]

E ancora: il DS sceglie, sempre da solo, il personale da assegnare ai posti dell’organico, attingendo da appositi albi territoriali, e può chiamare direttamete anche personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica.

Va certamente richiamato che, sempre nell’art. 7, si prevede che la scelta va fatta “con modalità rispettose dei principi e criteri definiti” (pubblicità dei criteri e degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta). Ma ognuno avverte i rischi di varia natura (clientelismo, nepotismo, conformismo, “parrocchie”…) insiti in un meccanismo affidato ad una sola persona.

Il CDM ha inteso comunque prevedere la sostituzione del DS: “in caso di inerzia” (?).

Ma – ancora una domanda – perché, invece di fare previsioni di questo tipo (che non si sa che fine fanno), non si è inteso prendere in considerazione un modello organizzativo – emerso con forza nel dibattito dei mesi scorsi – in cui, su questioni delicate, la leadership (meglio forse sarebbe parlare in questo caso di governance interna) sia più partecipata?

Nella bozza del decreto legge (poi affossato) che ha preceduto il ddl, si parla di nucleo interno di valutazione; in pratiche organizzative, più diffuse di quanto si pensa, si sperimenta l’équipe di direzione delle scuole o anche il middle management (collaboratori, FS e/o coordinatori di dipartimento), legittimati in vario modo anche dall’assenso del Collegio e dalla condivisione del CdI. Perché invece si è optato per una figura di “capo” che è più vicina ad un amministratore delegato che ad un leader organizzativo – educativo?

Auspicabile certamente un “rafforzamento delle funzioni di gestione, di impulso e proposta”, come pure si prevede opportunamente nel citato art. 21 del ddl; ma – come si è cercato di argomentare – il profilo previsto in tutti gli altri articoli in cui si parla di DS sembra muoversi in una direzione che porta ad un modello di scuola in cui non è facile ritrovarsi. Almeno per quanti non hanno mai fatto il tifo per il preside manager.

________________________________________
[1] Nessuno può pensare che il voucher dell’importo di 500,00 per l’aggiornamento e la formazione – comunque interessante – o il premio previsto per i meritevoli, nella misura e nei termini indicati nel ddl, possano essere misure sufficienti e adeguate per creare, in un quadro compromesso, una inversione di tendenza.
[2] Al comma 2, punto 2, lettera f) si precisa che saranno emanate disposizioni di “revisione e disciplina dell’organizzazione delle scuole che favorisca la stretta collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, improntata sulla distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell’Istituzione scolastica autonoma; rafforzamento delle funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico; funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni”.
[3] C’è un “sentito il CdI”, che è, più che altro, una foglia di fico.
[4] Il problema si pone anche nel caso si voglia recuperare la soglia del 34% che compare nel documento della BS, anche se in un contesto abbastanza diverso


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 17 Marzo 2015 by admin in category articoli

Leave a Comment