Luglio 15

Bonus ai docenti e criticità

imagesAF37J1A3Bonus ai docenti e criticità
di Santo Molino

 Partendo da una analisi comparata dei criteri deliberati dai Comitati di Valutazione di numerose scuole di Catania e provincia, si sono estrapolati gli elementi più ricorrenti/comuni per farne oggetto di riflessione e confronto diretto con docenti e dirigenti scolastici.
Dallo studio, e dal dibattito che ne è derivato, sono emerse numerose criticità (spesso riscontrabili in più scuole), non sempre coerenti con quanto prevede il testo della legge 107. A titolo esemplificativo, si evidenziano gli elementi ritenuti più controversi :

 VALUTAZIONE DEL MERITO “A DOMANDA”

In diverse scuole l’accesso al bonus risulta subordinato ad una specifica “Istanza di accesso” avanzata dal docente. Tale ipotesi, a parere di queste Associazioni, è estranea al testo di legge : infatti

il comma 126 , nella quantificazione e ripartizione dell’importo fa riferimento proporzionale alla dotazione organica dei docenti ed ai fattori di complessità delle singole Istituzioni, non prevedendo alcun limite all’accesso;

il comma 128 della l.107 afferma che “La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria” ; appare pertanto evidente che tale misura sia rivolta all’intera platea dei docenti a t.i. in servizio nella scuola;

il comma 129, istitutivo del nuovo “Comitato di Valutazione”, nel definirne i compiti distingue tra : il punto 3 dell’art. 11, relativo alla valorizzazione dei docenti, in cui non si prevede alcuna istanza di accesso, e il punto 5, relativo alla valutazione del servizio , come disposto dall’art. 448 del T.U. 297/94 laddove la facoltà di sottoporsi a valutazione del comitato è subordinata ad una “richiesta” dell’interessato.

Il porre, come condizione di accesso al bonus, una domanda volontaria da parte del docente porta ai seguenti rischi :

“fuga “ dal bonus da parte di chi è contrario tout court alla legge 107;

limitazione dell’accesso a poche unità di personale per scuola (solitamente i docenti più vicini al DS), con conseguente assegnazione di importi elevati ad un gruppo ristretto;

mancata reale correlazione tra azione della scuola e numero di docenti che meritano l’accesso;

falsa rappresentazione dell’universo complessivo dei docenti “meritevoli”.

 “SBARRAMENTO” ALL’ACCESSO AL BONUS

Molte scuole indicano tra i criteri una percentuale massima di accesso del personale docente (20%, 30%, 40% ).

Premesso che non è competenza del Comitato di Valutazione fissare, a priori, un numero massimo di docenti che possano accedere al bonus, in quanto compito dei comitati è (cfr. comma 129 punto 3) individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, tale determinazione conduce, al contrario, alla automatica esclusione dal bonus di una platea di personale, a prescindere dalle competenze possedute e dalle attività svolte con merito.

Tale scelta, a nostro parere, presenta profili di illegittimità, che potrebbero condurre a contenzioso, con relativo annullamento della procedura : infatti, o il DS e il Comitato conoscono a monte i destinatari della retribuzione accessoria (bonus), con conseguente vanificazione dell’intera procedura, oppure ci saranno sicuramente un certo numero di ingiuste ed immotivate esclusioni di quei docenti che, pur avendo conseguito un analogo positivo riconoscimento dell’azione meritevole della propria professionalità, rimangono fuori dall’accesso a causa dello sbarramento prestabilito: sarebbe come se un Consiglio di Classe, per restare in ambiente scuola, stabilisse a priori, ad inizio di anno scolastico, che solo 4 alunni su 24 potranno conseguire il massimo dei voti nello scrutinio finale.

 “RISERVA PUNTI” AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alcuni comitati di valutazione, su richiesta del DS, hanno approvato, fra i criteri, la facoltà che il Dirigente, al termine di tutta la procedura, possa attribuire un punteggio aggiuntivo discrezionale ai docenti, fino ad un massimo di 10 punti.

Partendo dal presupposto che non si è in presenza di alcun criterio oggettivo, bensì di una mera discrezionalità lasciata al DS, libero di attribuire o meno questo punteggio aggiuntivo ai docenti da lui individuati, vanificando, di fatto, tutta l’azione svolta dal comitato, non ci si può esimere dal rilevare la totale infondatezza giuridica di tale azione: infatti

questi 10 punti risultano svincolati da qualsiasi elemento di oggettività,e quindi di trasparenza;

vanno in contrasto con la ratio della legge, che parla chiaramente d un impianto fondato su criteri oggettivi e verificabili;

inducono ad una forte demotivazione del personale, che vede vanificata la sua azione educativa e la correlata aspettativa di riconoscimento del proprio operato a vantaggio di soggetti che hanno il solo merito di essere “graditi” al Capo di istituto.

Infine non ci si può esimere dal rilevare l’aspetto ridicolo insito nel fatto che un Capo di istituto, che ha a propria disposizione l’intero impianto del riconoscimento del merito, sulla scorta di criteri che lui stesso ha contribuito a definire, si riservi una illegittima opportunità di intervento, con il solo risultato di vanificare tutta l’azione democraticamente svolta.

ALTRI NODI DA SCIOGLIERE

Un nodo da sciogliere riguarda due aspetti per i quali molte scuole si sono interrogate su quale peso dare :

il primo è relativo al tenere in considerazione la frequenza dei corsi di formazione. Dal nostro punto di vista la partecipazione ai corsi di formazione dovrebbe essere un prerequisito, che caratterizza la professionalità del docente; non a caso, tra gli indicatori forniti dalla L.107 ai fini della definizione dei criteri (art.1 c.129) è presente, al comma C, solo il riferimento a “Responsabilità assunta nella formazione del personale docente”, da intendersi sia da un punto di vista organizzativo (es. FS 2), o di conduzione/relazione nei corsi;

il secondo riguarda la valutazione della presenza/assenza dal servizio . Appare evidente che la presenza costante ed assidua del docente in servizio costituisce un elemento di qualità del servizio stesso; ne deriva che la mancanza del docente potrebbe comportare ricadute negative sugli esiti dell’attività didattica.

Non si vuole contestare l’indubbio diritto del docente a fruire di tutte le tipologie di assenza previste e tutelate dalla Legge,ma bisogna tener conto del fatto che l’accesso a qualsiasi tipologia di retribuzione accessoria è subordinato all’effettiva presenza. Ma, se un’assenza continuativa, che dà comunque la possibilità di nominare un supplente, e quindi di garantire la continuità dell’azione educativa, quando le assenze avvengono in modo ripetuto ed intermittente, questo certamente determina una forte criticità sul buon funzionamento dell’intera istituzione scolastica.

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Il secondo aspetto problematico riguarda l’azione del DS: cioè se, nell’attribuzione del merito il Capo d’Istituto, acquisiti i criteri da parte del Comitato di Valutazione, prima di emanare l’atto di assegnazione del bonus (art.1 c.127)proceda, nella fase istruttoria, autonomamente o sia più opportuno che si faccia supportare da un gruppo di lavoro, appositamente costituito. Potrebbero essere coinvolti i docenti componenti lo Staff d’Istituto, i collaboratori, la RSU, le Funzioni Strumentali, ecc.

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Predisposto l’atto di assegnazione del Bonus, prima di procedere alla erogazione dello stesso, si suggerisce di prevedere la facoltà, per il docente di avanzare istanza di reclamo (entro 5 giorni). Questo al fine di prevenire la necessità, in caso di contrasto tra quanto definito nella determina del DS e le aspettative del singolo docente, di dovere ricorrere al Giudice del Lavoro o al TAR.

Connesso a questo aspetto c’è il nodo della pubblicità dell’atto, con relativo accesso allo stesso, aspetto che riguarda non solo il diretto interessato, ma il complesso del personale a cui è rivolto l’atto.

Se appare scontato che le esigenze di trasparenza e legalità debbano consentire l’accesso all’intera procedura a tutto il personale interessato, tuttavia si rileva l’opportunità di pubblicare tali esiti all’interno di una area riservata al solo personale docente.

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Infine è importante trattare il problema della competitività , che sembra emergere in taluni documenti prodotti dai Comitati di Valutazione, che si concludono a volte con la stesura di vere e proprie graduatorie.

Si ritiene che lo spirito della legge 107 non vada nella direzione di una smodata competizione tra i singoli, ma punti alla salvaguardia della “comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo”.

Non dimentichiamoci che la 107 riporta, all’interno delle scuole, l’organico potenziato e la facoltà , per i singoli Istituti, di ampliare liberamente l’offerta formativa e il proprio tempo scuola, arricchendolo di varie attività: sarebbe assurdo che una legge che punta allo sviluppo di una azione educativa promossa dal gruppo, ne faccia oggetto di percorsi competitivi ed escludenti, in cui il singolo prevale sul collega, in una sterile e dannosa lotta personale.


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Posted 15 Luglio 2016 by admin in category articoli

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