La verità, vi prego, sulla figura del DS (In vista delle Linee Guida per la valutazione)
La verità, vi prego, sulla figura del DS
(In vista delle Linee Guida per la valutazione)
di Antonio Valentino
Parafando la suggestiva e tagliente raccolta di poesie di W.H. Auden, “La verità, vi prego sull’amore” (Adelhi 2004), si potrebbe lanciare un analogo appello a proposito della figura del DS che viene fuori dalla nuova legge di riforma e anche dal dibattito, quasi sempre spigoloso e rabbiosamenre polemico, che ormai dura da un anno e mezzo. Appello indirizzato a chi? Certamente a chi porta le responsabilità del testo legislativo, ma anche – o forse soprattutto – a chi ne gestisce l’applicazione. Ma solo a loro?
Parlarne
Il provvedimento col quale il Direttore Generale per gli Ordinamenti – unitamente al Direttore del Personale – emanerà le Linee Guida per la valutazione annuale dei DS è un atto politico che può diventare strategico, se aiuta a far venir fuori un po’ più di “verità” sulla figura del DS nella riforma in atto.
Il provvedimento, come è noto, è previsto dalla L. 107/2015 (comma 93) che precisa le aree della valutazione – rispetto alle quali individuare gli indicatori opportuni -; e tiene conto delle priorità e delle procedure delineate nella Direttiva ministeriale di inizio luglio scorso.
Considerato appunto il suo valore potenzialmente strategico dentro la riforma, ma anche l’attesa – e la sfida – che l’accompagna da oltre un quindicennio (lo prevede il CCNL della DS, anno 1999!), è fondamentale che il suo varo veda il coinvolgimento dei vari soggetti in campo; a partire dai Dirigenti scolastici.
Per i DS, tali indicatori potranno costituire, tra l’altro utili linee guida per l’azione dirigenziale, prima ancora che oggetti della valutazione. E potranno essere lette, più in generale, anche come una sorta di aggiornamento del profilo delineato nel D.Lvo 165/2001. E non solo.
Le novità del profilo potenziato nel processo di valutazione. Le aree di rilevazione
A tal scopo i passaggi della Legge (nel già citato comma 93) che occorrerebbe – credo – mettere prioritariamente a fuoco, rispetto al cosa valutare ,sono quelli che riguardano le tre aree di rilevazione del processo valutativo che più hanno a che fare con il potenziamento dell’attuale profilo del DS:
- cosa il DS ci mette di suo – il contributo in quanto dirigente – in processi considerati centrali, come il RAV e il PdM;
- le iniziative di promozione della partecipazione delle componenti scolastiche alla vita della scuola (ma la legge parla anche dei rapporti con il contesto sociale e le altre scuole);
- le attività di valorizzazione dell’impegno e dei meriti del personale,.
Con riferimento al “contributo” nel RAV e nel PdM (ma si potrebbe aggiungere anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa), va osservato che il termine usato si presta verosimilmente ad essere letto come volontà del legislatore di “relativizzare” il ruolo del DS nei processi di miglioramento (contribuisce assieme ad altri; non è lui solo che decide); ma, nello stesso tempo, gli si riconosce importanza, rendendolo connotante del profilo professionale (il contributo diventa infatti oggetto di valutazione).
Il messaggio sembra essere: quello che si vuole riconoscere, attraverso la valutazione, è l’apporto personale alla qualità dei processi che contano nella vita della scuola; non solo, o non principalmente, i compiti e le funzioni che sono dentro al ruolo.
Sarà effettivamente così?
Quanto poi alla valorizzazione del personale, con riferimento all’impegno e ai “meriti” (valorizzazione che, come sappiamo, concretamente significa: attribuzione di un bonus – in denaro – ai docenti che egli riconosce meritevoli, con “motivata valutazione” e sulla base di criteri del Comitato di Valutazione di ciascuna scuola), il discorso è più complicato, problematico e scivoloso. Quello che però qui interessa evidenziare, per il ragionamento che si sta facendo, e che tale nuova prerogativa del DS è oggetto di valutazione specifica da parte del Nuclei di valutazione (NdV)nominati dalle Direzioni Scolastiche. In altri termini, di essa si risponde.
Non solo quindi poteri potenziati – se si può dire -, ma anche responsabilità – nella sua accezione di rispondere di – rispetto al loro effettivo esercizio.
Qui l’interrogativo riguarda direttamente la qualità della rilevazione e i loro oggetti che non possono ridursi, come vedremo in seguito, solo al che cosa valutare.
Sulla promozione della partecipazione delle componenti alla vita della scuola, va infine notato che è forse la prima volta che una legge affida al DS compiti di questa natura. Finora l’impegno del capo di Istituto, al riguardo, è stato prevalentemente di natura burocratica (l’aggettivi no non ha qui un significato negativo) . Ora verrà valutato – e gli saranno riconosciuti meriti e miglioramenti retributivi – in ragione dell’impegno che metterà nel promuovere la partecipazione “delle varie componenti della comunità scolastica” (non solo quindi di organizzare al meglio le elezioni degli organi collegiali e fare la sua parte nel farli funzionare).
Da notare il ricorso al termine comunità, sul cui valore e significato si è sviluppato negli ultimi anni un intenso dibattito, approdato recentemente nella visione del DS come “costruttore di comunità”[1] (Giancarlo Cerini).
Perde comunque consistenza – nonostante il “potenziamento” – l’idea del ds come il capo che fa il bello e cattivo tempo, che detta legge (lo sceriffo delle cronache dei mesi scorsi).
Questo anche perché la partecipazione diventa campo di attenzione e di impegno non solo formale per il DS.
Ma va aggiunto sul punto che la nuova attribuzione sembra portare a un ripensamento non superficiale della partecipazione per come si configura nei Decreti Delegati (che non risultano abrogati. E questo crea confusione e incertezze, per diverse importanti ragioni).
Il fatto però che l’impegno promozionale su questo terreno sia un indicatore per la valutazione, dovrà pur significare qualcosa. O no?
È un interrogativo – quest’ultimo – che le Linee Guida dovrebbero perciò porsi per offrire al riguardo orientamenti non equivoci. Ma difficilmente potranno farlo perché il tema degli organi di governo (autogoverno?) delle scuole non viene minimamente considerato nella Legge di riforma.
Si può comunque sperare.
Le altre aree di rilevazione nella Legge
Non costituiscono aggiornamento del profilo potenziato del DS, ma sono certamente elementi importanti per ridefinire un quadro d’insieme, le aree di rilevazione riguardanti la direzione unitaria dell’Istituto e le competenze gestionali e organizzative nell’azione dirigenziale (si tralascia la dimensione reputazionale che richiede un discorso a sé).
Andrebbe richiamata, per esempio, , rispetto alla prima, la rilevanza che dovrebbe assumere – per la individuazione degli indicatori – la leva del coordinamento (art. 25, c. 2 del D.Lvo 165 -), riconducibile ad una visione del DS più come leader che come capo. E la sua centralità anche rispetto alle competenze organizzative (non a caso Sergio Auriemma definiva il coordinamento la più potente “figura organizzatoria”).
E, rispetto alla seconda, le responsabilità e la capacità di “visione” che richiede, dentro le competenze di quest’area, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Le quali, seppure non richiamate esplicitamente (ma una lettura comparata con il Decreto 164, art. 25, c. 2 ne permette un inequivoco collegamento), completano il profilo del DS.
Tuttavia, anche rispetto a queste due aree, non tutto è liscio e scontato. Pesano anche qui incertezze e opacità, riconducibili soprattutto ad una Amministrazione talora invadente e dalle strategie spesso confuse..
[1] V. Giancarlo. Cerini (a cura di), Dirigenti scolastici di nuova generazione, Maggioli editore, 2015; in particolare, dello stesso curatore, “I Dirigenti come costruttori di comunità” pp. 163 sgg
[2] Una lettura stimolante è sempre “L’aquila e il cavallo. La valutazione dei Dirigenti” di Franco De Anna, in www.pavonerisorse.it (12.11.2014)