Dicembre 8

Il dirigente scolastico e la sicurezza: una strada sempre più complicata

manutenzione4Il dirigente scolastico e la sicurezza: una strada sempre più complicata
di Stefano Stefanel

Sul numero 115 di La Scuola 7 è uscito il 3 dicembre un mio articolo dedicato all’articolo n° 59 del Decreto Interministeriale n° 129 (Regolamento di contabilità), che riguarda la sicurezza e la manutenzione e molto meno la “contabilità”. Il titolo dell’intervento era questo: “Il dirigente scolastico e gli edifici scolastici”. Poiché intendo integrare con alcune note (suggeritemi da un certo dibattito che l’articolo ha suscitato tra alcuni colleghi) quanto ho scritto, inserisco di seguito tutto l’articolo già pubblicato.

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Il dirigente scolastico e gli edifici scolastici

(da La Scuola 7, n° 105 del 3 dicembre 2018)

E’ entrato in vigore il 17 novembre 2018 il nuovo Regolamento di contabilità (Decreto Interministeriale n° 129) che sarà illustrato ai Dirigenti scolastici e ai Direttori dei servizi generali e amministrativi attraverso il Progetto Nazionale IoConto. A differenza del precedente D.I. (il n° 44 del 1° febbraio 2001) su questo nuovo Regolamento si giocherà una partita importante nel rapporto tra dirigenza scolastica e direzione amministrativa e tutto questo dovrebbe passare attraverso una dimensione formativa non formale e molto approfondita.

Negli ultimi anni si è fatta molto accesa la pressione dei dirigenti scolastici per una revisione delle loro responsabilità in rapporto alla sicurezza degli edifici scolastici, anche a seguito della drammatica vicenda del collega udinese Livio Bearzi che è stato in carcere per oltre un mese a seguito della caduta del tetto del Convitto de L’Aquila durante il terremoto del 2009. A tutti ormai è chiaro che qualunque modifica passa da due condizioni: la modifica della legge e il trasferimento di parte delle responsabilità che cadono oggi sui dirigenti scolastici agli uffici tecnici dell’ente proprietario dell’immobile in cui ha sede la scuola. I motivi per cui i dirigenti scolastici chiedono una revisione della normativa sono essenzialmente tre: oggettiva mancanza di competenze tecniche riguardo al patrimonio edilizio esistente; mancanza di capacità di spesa; responsabilità per situazioni edilizie che risalgono ad altri decisori e ad altri tecnici. Tutte motivazioni oggettive, perché si tratta di responsabilità che si assumono dentro una carenza di competenze dell’organizzazione scolastica, che non prevede un soggetto tecnico a supporto delle scuole, e dentro una vaghezza documentale in alcuni casi imbarazzante (sarebbe interessante fare un’analisi nazionale sulla reale esistenza di tutti i certificati obbligatori che riguardano la sicurezza degli edifici)

Il nuovo Regolamento di contabilità pare andare nella direzione opposta, addossando al dirigente scolastico ulteriori incombenze e responsabilità. Lo fa attraverso l’art 39, che riguarda la “Manutenzione degli edifici scolastici”. Io penso sia necessario approfondire la materia partendo proprio dal Progetto Nazionale di Formazione IoConto che dovrebbe costruire l’apertura dei dirigenti verso i “conti” e quella dei direttori dei servizi generali e amministrativi verso la progettazione scolastica. E non è possibile dire qual dei due obiettivi sarà più difficile da raggiungere.

Il citato articolo 39 è fatto di quattro commi, tutti con forti elementi di responsabilità e di criticità. L’impostazione che sottende all’articolo parte dall’idea dell’esistenza di una perfetta convergenza di visioni tra dirigenza scolastica, dirigenza amministrativa della scuola, direzione politica dell’ente locale di riferimento, ufficio tecnico dell’ente locale di riferimento. Purtroppo la storia e la cronaca dicono che questa convergenza qualche volta non c’è e dunque i rapporti si avvitano tra missive, segnalazioni, interventi, tampone, diffide, ecc. Inoltre l’articolo sottovaluta la situazione di molti Istituti comprensivi che hanno a che fare contemporaneamente con molti Comuni diversi (anche dieci), spesso “comuni polvere” dotati di strutture tecniche e politiche molto precarie. L’impressione è che molte norme siano pensate dal decisore politico nel rapporto con i grandi centri cittadini e non con la frammentarietà dei troppi micro comuni italiani.

Fornisco, di seguito, alcune note sull’argomento, che certamente approfondirò ulteriormente prima di tenere le mie sessioni del Progetto IoConto. Preciso che durante la formazione nazionale per i formatori del Progetto IoConto ho posto tutti gli interrogativi sottoriportati, ma non ho ricevuto risposte, anche perché erano tutti molto più interessati alle opzioni di tipo contabile.

POSSONO FARE SE L’ENTE LOCALE FINANZIA

Il comma uno dell’art. 39 dice testualmente: “Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.” Io credo che nessun Comune d’Italia negherebbe la delega prevista dalle legge 23/1996 e quindi il comma non fa altro che riaffermare quello che già era contenuto nella legge. La delega deve prevedere le risorse e questo è sempre un rischio, perché una stima preventiva delle spese spesso non è fattibile, mentre un pagamento “a piè di lista” non rientra più nelle possibilità dei due enti (sia di quelle dell’autonomia funzionale scolastica e sia in quelle dell’autonomia locale). Per cui questo comma rimane teorico ed applicabile solo previo totale accordo tecnico ed economico tra scuola ed ente locale proprietario dell’immobile.

POSSONO FARE

Il comma 2, invece, ribalta la situazione e mette in capo al dirigente scolastico la decisione se fare o meno: “Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso. “ Il comma non dice però cosa succede in alcuni casi facilmente elencabili, tra cui quelli più evidenti sono i seguenti:

  • l’ente locale non giudica indifferibili e/o urgenti le piccole manutenzioni o le riparazioni e quindi si rifiuta di pagarle
  • l’ente locale non ha fondi per rimborsare la spesa sostenuta
  • l’ente locale non accetta di inserire a bilancio il rimborso o lo considera alla stregua della vecchia dicitura “debiti fuori bilancio” e così si avvia un braccio di ferro tra la scuola che, avendo chiesto dei lavori non li ottiene, e che quindi procede in proprio
  • la spesa dell’intervento non è stata stimata bene prima dell’avvio dei lavori o prevede una variante in corso d’opera (ad esempio se mentre cambio una porta mi accorgo che la struttura su cui poggiano i cardini è marcia e dunque va cambiata anche quella)
  • la scuola non ha i soldi per pagare e fa affidamento su un finanziamento deliberato dall’ente locale, ma poi l’ente locale non ha i soldi in cassa per trasferirli alla scuola.

Mi fermo qui non perché ritenga di aver esaurito le casistiche di possibili criticità, ma perché non credo sia questo il luogo per scandagliare le mille possibilità di contenzioso.

ATTIVITA’ PROPRIE, EREDITA’, LEGATI E DONAZIONI

                I commi 3 e 4 aprono invece scenari che, a prima lettura paiono incomprensibili:

“3. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

  1. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.”

E’, infatti, incomprensibile perché le scuole dovrebbero mettersi a fare lavori di manutenzione straordinaria in proprio (procedendo alle gare per la progettazione, l’affidamento dei lavori, i controlli, ecc.) anche per svariate centinaia di migliaia di euro.  Inoltre non si comprende da quali “attività proprie” dovrebbero essere prelevate le somme da anticipare (e che poi gli enti locali dovrebbero rimborsare), anche perché l’articolo non prevede alcuna imposizione agli enti locali: non dice in che tempi devono rimborsare; se, come e perché possono rifiutarsi di farlo; quali sono le possibilità di contestare quello che decide il dirigente scolastico, ecc.. Quindi il Regolamento pare un testo normativo che impone al dirigente scolastico alcune scelte, anche se poi quella più logica (non fare nulla) rischia di diventare la più pericolosa. Il rischio è trovarsi tra due fuochi contrapposti: se non faccio i lavori posso creare situazioni di rischio, se li faccio posso trovarmi con un buco nel bilancio.

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LA STRADA DELLE CONVENZIONI

                Una strada possibile è quella delle Convenzioni tra Istituti scolastici ed Enti Locali, al fine di disciplinare contrattualmente soprattutto tempistiche, obblighi reciproci e risorse. L’importante è che ogni Istituto stipuli una sola Convenzione con tutti gli Enti Locali di riferimento: convenzionarsi solo con alcuni o farlo con Convenzioni diverse renderebbe ancora più complicata la gestione complessiva della materia. Nella Convenzione ci potrebbe anche essere la previsione di monitoraggi congiunti con la  creazione di due rubriche, una relativa alla manutenzione ordinaria e l’altra relativa alla sicurezza.

                La strada della Convenzione tra parti è un elemento di garanzia, dentro comunque ad una materia che il legislatore pericolosamente sempre più sta spostando sul dirigente scolastico. L’ostacolo più forte a rivedere la normativa sta nel passaggio di responsabilità che deve avvenire (dal dirigente scolastico all’ufficio tecnico) e che non può portare, vista l’estesa normativa sull’argomento, ad un semplice annullamento delle responsabilità. Per questo credo sia buona cosa maneggiare la questione della sicurezza con calma, cercando le massime condivisioni possibili con l’ente proprietario dell’immobile, al fine di evitare passi unilaterali e irreversibili o la creazione di documenti che hanno l’unico scopo di scaricare le responsabilità da un soggetto all’altro, senza minimamente contribuire alla risoluzione del problema.

                Quello che è certo è che l’art. 59 del D.I. 129 sposta in maniera inattesa ancora di più le responsabilità dall’ente locale al dirigente scolastico. Noto, infine, che un Regolamento pensato per la contabilità si trova ad un certo punto ad affrontare la difficile tematica della sicurezza.


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Posted 8 Dicembre 2018 by admin in category articoli

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